Descrizione
IL SINDACO
nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile
VISTO l’art. 50, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede che “Il Sindaco esercita altresì le
altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede che “ In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale”;
TENUTO CONTO che nella passata stagione invernale le scarse precipitazioni non hanno consentito il
normale impinguamento delle falde acquifere;
CONSIDERATO che il permanere dello stato di criticità delle risorse idriche disponibili ad uso potabile, in
considerazione di un inverno poco piovoso, induce a sensibilizzare la popolazione coinvolta all'attuazione di
quanto necessario per un uso più rigoroso delle risorse idriche in ambito potabile;
CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali riveste attualmente carattere di necessità primaria
e che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, deve essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una
situazione di carenza;
RITENUTA necessaria, alla luce di quanto sopra, l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente,
finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di
potere soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, limitando al contempo l'uso
dell'acqua potabile per altri usi;
RITENUTO configurarsi la fattispecie previste dall'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. .n 267/2000 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, risulta indispensabile adottare con la massima urgenza un
provvedimento ordinatorio;
VISTO l’art. 7 delle Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il quale prevede che per i provvedimenti caratterizzati da
ragione di celerità del procedimento, individuabile nella fattispecie dalla necessità di garantire la tutela
dell’igiene pubblica e dell’ambiente, possa omettersi la comunicazione di avvio del procedimento nelle
modalità previste dall’art. 8 della citata Legge 241/1990;
VISTO il D.P.C.M. 04/06/1996 e nello specifico il punto 8.2.10 a mente del quale in caso di prevista scarsità di
risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- lo Statuto dell’Ente.
ORDINA
a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della
criticità idrica che sarà comunicata con eventuale revoca della presente ordinanza e comunque sino alla data
massima del 31 Ottobre 2024, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:
l’irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati;
il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
il lavaggio di veicoli privati nelle proprie abitazioni;
il riempimento di fontane ornamentali private e vasche da giardino privati;
tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.
INVITA
altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima
importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.
AVVERTE
che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. con l’applicazione della pena pecuniaria di € 500,00 fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la
denuncia all’A.G.
Avverte, inoltre, che in caso di accertata infrazione non verrà eseguita a favore del trasgressore alcuna
fornitura straordinaria con autobotte a carico del Comune di Maniace.
DISPONE
l’adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, tese al
controllo ed a far rispettare l’ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere proposto
ricorso al TAR oppure, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana.
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza per quanto di competenza a S.E. il Prefetto di Catania, al Comando
Stazione Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale nonché la pubblicazione all'Albo pretorio online sul
sito istituzionale del Comune di Maniace.
Il Sindaco Franco Parasiliti Parracello
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2024, 18:49