Descrizione
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Provinciale di CATANIA
Pubblicazione degli atti relativi all’attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto, ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siti nel Comune di Catania
In esecuzione dell'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si avvertono i possessori dei beni oggetto di pubblicazione ai sensi del disposto di cui all’art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, posti nel territorio comunale che, con inizio dal giorno 3 aprile 2012, presso la Sede Comunale e l’Ufficio provinciale sito in Via Monsignore Domenico Orlando n.1 – 95126 Catania, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:30, sono depositati i seguenti atti:
1) elenco delle particelle del catasto terreni, oggetto dell’attività di attribuzione della rendita presunta;
2) elenco dei soggetti intestatari delle predette particelle, comprensivo dell’indicazione del numero di protocollo del relativo avviso di accertamento;
3) avvisi di accertamento di attribuzione della rendita presunta, liquidazione di oneri e irrogazione sanzioni per gli immobili non dichiarati
Questi atti sono consultabili dal 3 aprile al 2 luglio 2012 incluso.
Durante il periodo di pubblicazione, presso la Casa comunale e l’Ufficio provinciale, è consentito agli intestatari dei beni che sono stati oggetto di verifica e accertamento, o loro delegati regolarmente autorizzati, di consultare i relativi atti.
l possessori devono dimostrare a questo Ufficio la loro qualità di aventi diritto ai beni predetti; se risultano regolarmente intestati in catasto, è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento; in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualità di possessori.
Si evidenzia che in caso di variazione circoscrizionale da attivare o attivata a partire dal 2007, ovvero in precedenza attivata e non conclusa alla data di pubblicazione degli elenchi delle particelle relative ai fabbricati mai dichiarati, la pubblicazione degli atti è effettuata sia nella sede dei Comuni in cui sono state pubblicate le particelle di Catasto terreni ai sensi del citato disposto di cui all’art. 2, comma 36, del decreto legge n. 262 del 2006, sia presso la sede dei Comuni amministrativi in cui risultano ubicate le unità immobiliari oggetto di attribuzione della rendita presunta al momento della produzione dell’avviso.
Durante il periodo di deposito è possibile la consultazione sull’albo on line del Comune, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, del presente avviso di pubblicazione, unitamente agli atti di cui ai punti 1 e 2.
Ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis del citato decreto legge n. 225 del 2010, trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato con cui si dà notizia dell’avvenuta affissione del presente avviso di pubblicazione e dei relativi atti all’albo pretorio del Comune, avverso l’avviso di accertamento di attribuzione della rendita presunta può essere proposto ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Gli intestatari dei beni oggetto di avviso di accertamento possono chiedere all’Ufficio provinciale, con istanza in carta semplice, il riesame del predetto avviso di accertamento in sede di autotutela.
La presentazione della richiesta di riesame non interrompe e non sospende i termini per la proposizione del ricorso.
Le modalità di presentazione del ricorso tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono indicate nel modello di avviso di accertamento di attribuzione della rendita presunta.
Catania, 20.03.2012
Il Direttore
Sebastiano Rampulla
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Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2023, 15:51