Descrizione
CONSIDERATO che attraverso i mezzi di stampa si è venuti a conoscenza che in Sicilia vi è un caso accertato di una turista bergamasca con infezione da Coronavirus;
DATO ATTO CHE i centri principali dell’emergenza del virus sono concentrati in alcune zone del Nord Italia, e precisamente in Lombardia nella zona del "Basso Lodigiano" ed in Veneto tra i Comuni di Vó Euganeo e Mira e risulta opportuno tenere alta l’attenzione di ciascuno di noi sugli avvenimenti di queste ore, senza alimentare allarmismi ingiustificati ma stimolando la cittadinanza a rispettare le linee guida emanate dal Ministero della Salute.
In questo momento di tensione nazionale è fondamentale informare i cittadini perchè la prima difesa contro questa, come altre malattie, è la prevenzione; allo stesso tempo è fondamentale diffondere e far conoscere le informazioni corrette e scientificamente attendibili, per evitare che, il proliferare di notizie sbagliate o non corrette, inneschi fenomeni ingiustificati, che non aiutano alla soluzione dei problemi, pertanto:
IN CONSIDERAZIONE della situazione sanitaria delle ultime ore, in merito aII’epidemia di COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per vírus, "D" per disease e "19" indica I’anno in cui si é manifestata), dichiarata dal Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale,
ACCLARATA la denominazione delI’ lnternationaI Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che ha classificato il nuovo coronavirus in "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).
LETTA la circolare del Ministero della Salute (n. 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE- P).
VISTO il Decreto-legge emanato dal Presidente della Repubblica in data 23/02/2020
LETTA la Circolare dell’Assessorato alla Salute della Regione Lombardia.
CONSIDERATO che l’epidemia è su base internazionale e che anche in ltalia a tutt’oggi si sono manifestati casi accertati di infezione da coronavirus in più regioni del nord (il bilancio fornito dalla protezione civile fino al 22.02.2020 parla di circa 152 contagiati, tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte).
CONSIDERATO anche che le vittime accertate per ora sono sette, il che significa che la mortalità da COVID-19 è di fatto nettamente inferiore a quella del Virus, che nella medesima giornata scorsa ha registrato ben 217 decessi.
VISTO che a tutt‘oggi non ci sono casi certi di persone infette nella provincia di Catania
VISTO che codesta infezione virale (COVID-19) si propaga facilmente con modalità di trasmissione da persona a persona, attraverso le vie aeree e, pertanto, non esistono confini geografici.
VISTO che il periodo di incubazione di 14 gg. non è necessariamente seguito da una sintomatologia e che il soggetto asintomatico (PORTATORE SANO) può essere veicolo d’infezione anche se il tampone è negativo.
II SINDACO
al fine di tutelare la salute dei propri cittadini, e rafforzare le misure di prevenzione della diffusione del Coronavirus, intende con la presente:
PROMUOVERE dei comportamenti per quanto possibile più consoni ad un corretto atteggiamento di igiene e profilassi da parte di tutta la popolazione residente nel territorio del Comune di Maniace per prevenire l’epidemia di COVID 2019.
AGIRE ad integrazione di quanto già ribadito da precedenti circolari ufficiali del Ministero della Salute che contenevano, tra l’altro, indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l’utilizzo dei DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza.
AI riguardo si forniscono le seguenti indicazioni:
Raccomandiamo a tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria quali:
LAVARSI spesso le mani con sapone disinfettante* e soluzioni idroalcoliche*;
EVITARE i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;
EVITARE di soggiornare in ambienti sovraffollati;
NON TOCCARSI occhi, naso e bocca con le mani;
COPRIRSI nasa e bocca se si starnutisce o tossisce (preferibilmente con il gomito) o con mascherina;
NON PRENDERE farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico;
CONTATTARE il numero verde NAZIONALE 1500 e il 112, se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni, in alternativa il n. 118;
CONTATTARE il proprio Medico di Famiglia, Pediatra o Medico di C.A. telefonicamente, non andare direttamente in studio (rischio di sovraffollamento in sala d'attesa) o in P.S.;
SEGNALARE "casi sospetti” di persone che sono tornate dalla Cina o dalle regioni del Nord Italia (focolaio di infezione); il cittadino è tenuto a dichiarare il proprio viaggio recente in Cina o in regioni del Nord Italia al proprio Medico Curante, al Sindaco e all’ASP competente;
SEGNALARE ai presidi delle scuole casi di bambini o ragazzi che sono stati a contatto con il virus, o con persone di ritorno dalla Cina (i Presidi dovranno rispettare la circolare del MIUR circa la sospensione delle gite scolastiche e viaggi d'istruzione a decorrere dal 23.02.2020).
Sol. Idroalcoliche: i disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% sono efficaci per distruggere il virus sulle superfici. I disinfettanti a base di cloro all’1% sono in grado di disinfettare le superfici distruggendo il virus.
Sapone e disinfettante: lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol con almeno il 60% di alcol. Il virus entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarti con le mani non lavate.
Si invitano, altresì, tutti i Cittadini a non diffondere notizie non veritiere o non accertate.
La presente viene pubblicata aIl’AIbo pretorio deIl'Ente nonché sul sito istituzionale, viene trasmessa ai Dirigenti Scolastici degli Istituti presenti sul territorio e viene affissa nei luoghi pubblici degli esercizi commerciali.
Per maggiori informazioni si allega alla presente disposizione il decreto legge a firma del presidente della Repubblica del 23/02/2020
Qui di Seguito Riportato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanita';
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita' competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;
b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';
k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici, degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorita' competente; m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3; n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita' lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita' lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.
Art. 2
Ulteriori misure di gestione dell'emergenza
1. Le autorita' competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 3
Attuazione delle misure di contenimento
1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti gia' adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
A cura di
Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2023, 17:05